Viene presentato il Decreto Legislativo n.183 del 15 novembre 2017
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche’ per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (17G00197).
Novità in materia di emissioni in atmosfera: con il D.L.vo 15 novembre 2017 n. 183, in vigore dal 19 dicembre 2017, il Legislatore italiano dà attuazione alla normativa comunitaria (direttiva UE 2015/2193) relativa alla limitazione delle emissioni di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi. Il provvedimento, composto da 6 articoli ed altrettanti allegati, detta anche disposizioni per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni. E’ notevole l’intervento sulla Parte V del D.L.vo 152/2006: i Titoli I, dedicato alla prevenzione ed alla limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività, II, sugli impianti termici civili, e III, sui combustibili, vengono in più punti modificati.
In particolare, all’art. 268 (“definizioni”) vengono aggiunte una serie di definizioni, tra le quali la precisa definizione di medio impianto di combustione, identificato quale “impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta”.
A tali impianti viene, peraltro, dedicata una specifica disposizione, l’art. 273-bis, composto da ben 22 commi, ed esteso quanto previsto in materia di raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni. Novità anche per le procedure applicabili agli stabilimenti soggetti ad AIA (ai sensi dell’art. 269) e per i dati da indicare nella domanda di autorizzazione; in capo al gestore vengono, inoltre, posti precisi doveri di monitoraggio e di collaborazione con l’autorità in sede di controllo. Il decreto, poi, introduce una disposizione ad hoc per le emissioni odorigene, affidando tanto alla regione quanto all’autorizzazione il potere di prevedere misure di prevenzione e di limitazione.
Quanto al Titolo II, viene aggiunta la definizione di medi impianti termici civili, ossia quelli di potenza pari o superiore a 1 MW, seguita da ulteriori disposizioni specifiche, mentre del Titolo III viene modificata la parte relativa alle prescrizioni per il rendimento di combustione. (LM)